Un soggetto UE o extra UE che non possiede una stabile organizzazione sul territorio italiano ed effettua operazioni che comportano l’obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia può adempiere a tali obblighi e esercitare i suoi diritti relativi all’imposta ricorrendo all’istituto del rappresentante fiscale.
Un soggetto estero che opera in Italia ha le seguenti alternative:
1. identificazione diretta ai fini IVA (ai sensi dell’ex art.35-ter del DPR 633/72), oppure
2. nomina del rappresentante fiscale (ai sensi dell’art. 17, co.3 del DPR 633/72).
Quando la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria?
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